{"id":13478,"date":"2017-07-11T13:31:47","date_gmt":"2017-07-11T11:31:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.filef.net\/?p=13478"},"modified":"2017-07-11T13:31:47","modified_gmt":"2017-07-11T11:31:47","slug":"espatriati-metodi-di-verifica-della-residenza-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/filef.info\/index.php\/2017\/07\/11\/espatriati-metodi-di-verifica-della-residenza-fiscale\/","title":{"rendered":"Espatriati: metodi di verifica della residenza fiscale"},"content":{"rendered":"<p>\t\t\t\t<em>Caccia agli espatriati da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate. I soggetti che hanno lasciato l\u2019Italia e si sono iscritti all\u2019AIRE a partire dal 2010 potranno essere inseriti in liste selettive di contribuenti a rischio evasione e quindi essere sottoposti ad accertamento fiscale volto a verificare l\u2019effettivit\u00e0 del proprio trasferimento di residenza all\u2019estero. Vediamo di seguito alcune riflessioni in proposito. (<strong>da\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/\">www.fiscomania.com<\/a><\/strong>)<\/em><!--more--><br \/>\nL\u2019Agenzia delle Entrate ha deciso di intensificare gli\u00a0<strong>accertamenti<\/strong>\u00a0nei confronti di soggetti\u00a0<strong>espatriati<\/strong>\u00a0all\u2019estero al fine di verificare l\u2019effettivit\u00e0 della loro residenza all\u2019estero. Con il\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/documentazione\/normativa+e+prassi\/provvedimenti\/2017\/marzo+2017+provvedimenti\/provvedimento+del+3+marzo+2017++eire\/Provvedimento+AIRE_3_3_2017+B.pdf\">Provvedimento n. 43999<\/a>\u00a0<\/strong>del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate \u2013 del 3 marzo 2017 \u2013\u00a0sono stati\u00a0specificati i criteri oggettivi di riferimento per la definizione delle c.d.\u00a0<em><strong>liste selettive\u00a0<\/strong><\/em>strumentali all\u2019individuazione dei\u00a0<strong>falsi residenti all\u2019estero<\/strong>.<br \/>\nL\u2019iscrizione all\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (<strong><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2016\/01\/aire-anagrafe-residenti-allestero-guida-alliscrizione\/\">AIRE<\/a><\/strong>), oltre a rappresentare una condizione formale imprescindibile per rendere effettivo lo status di non \u2013 residente nel territorio dello Stato (salva l\u2019applicazione delle Convenzioni internazionali), rileva sempre pi\u00f9 come strumento di monitoraggio in forza all\u2019Amministrazione finanziaria \u2013 di concerto con i Comuni \u2013 per il controllo dell\u2019effettivo\u00a0<strong>trasferimento all\u2019estero<\/strong>\u00a0dei cittadini italiani (espatriati).<br \/>\nIn questi termini, le liste selettive, unitamente alla razionalizzazione delle banche dati domestiche e alle diverse forme di scambio di informazioni a livello internazionale, forniranno all\u2019Amministrazione finanziaria numerosi indizi utili per avviare indagini fiscali nei confronti degli\u00a0<strong>espatriati<\/strong>.<br \/>\nIn\u00a0questo contesto, risulta quanto mai opportuno bilanciare l\u2019attivit\u00e0 di accertamento con adeguate tutele nei confronti dei contribuenti volte a scongiurare l\u2019attivazione di procedure di accertamento fondate su indicatori che \u2013 a seconda dei casi \u2013 potrebbero essere poco significativi.<br \/>\nIn questo contributo cercher\u00f2 di concentrare la mia attenzione sulle criticit\u00e0 di questa procedura che rischia, se non ben bilanciata, di poter mettere a controllo moltissime situazioni legate ad\u00a0<strong>espatriati all\u2019estero<\/strong>, che non hanno minimamente voluto effettuare un trasferimento solo \u201c<em>fittizio<\/em>\u201d di residenza.<\/p>\n<h2><\/h2>\n<h2><span id=\"AIRE_8211_Anagrafe_dei_cittadini_italiani_residenti_allestero\">AIRE \u2013 Anagrafe dei cittadini italiani residenti all\u2019estero<\/span><\/h2>\n<div id=\"toc_container\" class=\"toc_wrap_right no_bullets\">\n<p class=\"toc_title\">Indice<\/p>\n<ul class=\"toc_list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#AIRE_8211_Anagrafe_dei_cittadini_italiani_residenti_allestero\">AIRE \u2013 Anagrafe dei cittadini italiani residenti all\u2019estero<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#Effetti_dell8217iscrizione\">Effetti dell\u2019iscrizione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#Accertamento_degli_italiani_all8217estero\">Accertamento degli italiani all\u2019estero<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#Le_liste_selettive_di_accertamento_degli_italiani_all8217estero\">Le liste selettive di accertamento degli italiani all\u2019estero<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#Elementi_da_monitorare\">Elementi da monitorare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#Collegamento_con_la_Voluntary_Disclosure\">Collegamento con la Voluntary Disclosure<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#Espatriati_alcune_riflessioni_sui_criteri_di_selezione\">Espatriati: alcune riflessioni sui criteri di selezione<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#ANPR_Anagrafe_Tributaria_e_scambio_automatico_di_informazioni\">ANPR, Anagrafe Tributaria e scambio automatico di informazioni<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#Validazione_del_codice_fiscale\">Validazione del codice fiscale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#Accordi_internazionali\">Accordi internazionali<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#Accertamento_degli_espatriati_utilizzabilita_automatica_dei_dati\">Accertamento degli espatriati: utilizzabilit\u00e0 automatica dei dati<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/#Scambio_automatico_di_informazioni_sugli_espatriati\">Scambio automatico di informazioni sugli espatriati<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>La\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2016\/04\/residenza-fiscale-persone-fisiche-guida\/\">residenza fiscale<\/a><\/strong>\u00a0rappresenta uno dei principi fondanti dell\u2019intero sistema tributario in materia di imposte dirette; difatti un soggetto persona fisica sar\u00e0 tenuto a versare le imposte in Italia sui redditi ovunque prodotti nel mondo (\u201c<strong><em>Worldwide taxation<\/em><\/strong>\u201c)\u00a0qualora risulti\u00a0<b>fiscalmente residente in Italia<\/b>\u00a0ai sensi dell\u2019articolo 2 del DPR n. 917\/86 e, quindi, per la maggior parte del periodo di imposta:<\/p>\n<ul>\n<li>Risulti nelle anagrafi della popolazione residente; oppure<\/li>\n<li>Abbia nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell\u2019articolo 43, comma 1, Codice civile; oppure<\/li>\n<li>Abbia nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell\u2019articolo 43, comma 2, Codice civile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto, per spogliarsi della propria\u00a0<strong>residenza fiscale<\/strong>\u00a0in Italia \u2013 ed assolvere gli obblighi fiscali sui soli redditi (eventualmente) prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell\u2019articolo 23 del\u00a0DPR\u00a0n. 917\/86\u00a0\u2013 un cittadino italiano \u00e8 tenuto anzitutto ad iscriversi all\u2019Anagrafe dei cittadini italiani residenti all\u2019estero (AIRE) cancellandosi, di conseguenza, dall\u2019Anagrafe della popolazione residente (APR).<br \/>\nInfatti, la sola formale iscrizione all\u2019APR costituisce elemento idoneo a considerare il soggetto fiscalmente residente in Italia e sufficiente a superare le eventuali evidenze fattuali che potrebbero ricondurre la residenza, dello stesso, all\u2019estero.<br \/>\nIn realt\u00e0 quando un soggetto \u00e8 considerato residente in Italia per non essersi iscritto all\u2019AIRE \u2013 ma anche in un altro Stato per avervi fissato la propria dimora esclusiva o il proprio\u00a0<em><strong>centro degli interessi vitali<\/strong><\/em>\u00a0in vigenza di una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni \u2013 dovrebbe prevalere la c.d.\u00a0<em><strong>residenza di fatto<\/strong><\/em>, ma evidentemente non sempre l\u2019argomento viene sollevato in contenzioso.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><span id=\"Effetti_dell8217iscrizione\">Effetti dell\u2019iscrizione<\/span><\/h3>\n<p>Secondo quanto stabilito dalla\u00a0<strong>Legge n. 470\/1988<\/strong>\u00a0e dalla prassi operativa, si ricorda che\u00a0<b>l\u2019iscrizione all\u2019AIRE potrebbe risultare effettiva in momenti diversi<\/b>, in base alla procedura seguita:<\/p>\n<ul>\n<li>Iscrizione effettuata presso gli\u00a0<strong>Uffici dell\u2019ultimo Comune italiano di residenza<\/strong>: la decorrenza dell\u2019iscrizione \u00e8 immediata e vi sar\u00e0 una successiva comunicazione alla Rappresentanza Consolare presente nel nuovo Paese di residenza;<\/li>\n<li>Iscrizione effettuata direttamente presso gli\u00a0<strong>Uffici della Rappresentanza Consolare presente nel nuovo Paese di residenza<\/strong>: la decorrenza sar\u00e0 dal giorno della comunicazione di avvenuta iscrizione \u2013 a cura dell\u2019Ufficio stesso \u2013 all\u2019ultimo Comune italiano di residenza del soggetto interessato. In questo caso la comunicazione dovr\u00e0 avvenire entro 180 giorni dall\u2019avvenuta iscrizione, con conseguenti rischi in termini di mantenimento della residenza fiscale in Italia per un ulteriore periodo di imposta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019AIRE, pertanto, costituisce da una parte il principale requisito formale \u2013 necessario ma non sufficiente \u2013 per comprovare il proprio\u00a0<i>status<\/i>\u00a0di non residente nel territorio dello Stato; dall\u2019altra risulta essere strumentale sia per il monitoraggio dei contribuenti italiani che lasciano l\u2019Italia e sia per l\u2019eventuale verifica dell\u2019<strong>effettivit\u00e0 del trasferimento all\u2019estero<\/strong>.<br \/>\nSul tema, gi\u00e0 la circolare ministeriale n. 304\/1997 chiariva in primo luogo che\u00a0<i>\u201c<\/i><em>la cancellazione dall\u2019anagrafe della popolazione residente e l\u2019iscrizione nell\u2019Anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero (AIRE)\u00a0<b>non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato<\/b>, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova [\u2026]<\/em>\u201d e forniva in proposito indicazioni operative alle attivit\u00e0 investigative e di intelligence volte ad individuare \u201c<em>i presupposti per l\u2019imposizione in Italia<\/em>\u201d \u2013 la residenza o il domicilio \u2013 ed accertare \u201c<em>i redditi sottratti a tassazione<\/em><i>\u201d.<\/i><\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><span id=\"Accertamento_degli_italiani_all8217estero\">Accertamento degli italiani all\u2019estero<\/span><\/h3>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di\u00a0<b>verifica degli Uffici<\/b>\u00a0\u00e8 quindi volta ad individuare gli elementi di fatto che per gli espatriati possono ricondurre in Italia:<\/p>\n<ul>\n<li>La\u00a0<strong>residenza<\/strong>, intesa come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, o<\/li>\n<li>Il\u00a0<strong>domicilio<\/strong>, inteso come il luogo in cui la persona ha stabiliti la sede principale dei suoi affari ed interessi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al fine di agevolare l\u2019attivit\u00e0 di<strong>\u00a0controllo del trasferimento all\u2019estero<\/strong>\u00a0della residenza fiscale dei cittadini italiani e contrastare fattispecie di evasione fiscale, era stato stabilito che \u2013 a norma dell\u2019articolo 83, commi 16 e 17, del D.L. n. 112\/2008 \u2013 a partire dalla data della richiesta di iscrizione all\u2019AIRE, il\u00a0<b>Comune italiano<\/b>\u00a0di residenza del soggetto interessato dovesse:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Entro i sei mesi successivi<\/strong>: confermare all\u2019Agenzia delle entrate l\u2019effettiva cessazione della residenza all\u2019interno dei confini del territorio nazionale da parte del richiedente;<\/li>\n<li><strong>Per il triennio successivo<\/strong>: vigilare, unitamente all\u2019Agenzia delle entrate, circa l\u2019effettiva cessazione. In questo caso \u2013 come sottolineato dallo stesso art. 83, comma 17 \u2013 l\u2019attivit\u00e0 dei Comuni \u00e8 stata incentivata grazie al riconoscimento di una quota pari al 30% \u2013 oggi 100%(8) \u2013 delle eventuali maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo (art. 1, comma 1, del D.L. n. 203\/2005).<\/li>\n<\/ul>\n<h2><\/h2>\n<h2><span id=\"Le_liste_selettive_di_accertamento_degli_italiani_all8217estero\">Le liste selettive di accertamento degli italiani all\u2019estero<\/span><\/h2>\n<p>Con l\u2019introduzione dei commi 17-<i>bis<\/i>\u00a0e 17-<i>ter<\/i>\u00a0all\u2019articolo 83 del D.L. n. 112\/2008 \u2013 inseriti in calce alle disposizioni in materia di riapertura dei termini della procedura di\u00a0<strong>collaborazione volontaria\u00a0<\/strong>(<a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/04\/voluntary-disclosure-bis-capitali-esteri\/\"><i>voluntary disclosure<\/i><\/a>) \u2013 il legislatore ha rafforzato i presidi di monitoraggio obbligando i Comuni a trasmettere all\u2019Agenzia delle entrate i dati relativi ai soggetti che hanno richiesto l\u2019iscrizione all\u2019AIRE ai fini della \u201c<em>formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attivit\u00e0 finanziarie ed investimenti patrimoniali esteri non dichiarati<\/em>\u201d. In fase di prima attuazione, tali controlli verranno effettuati anche nei confronti dei soggetti che hanno richiesto l\u2019iscrizione all\u2019AIRE a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2010.<br \/>\nIl citato Provvedimento ha quindi stabilito uno specifico elenco di criteri oggettivi finalizzati alla redazione di apposite\u00a0<strong>liste selettive<\/strong>\u00a0che dovrebbero portare, auspicabilmente, all\u2019individuazione dei contribuenti che si sono serviti dell\u2019iscrizione all\u2019AIRE al fine di sottrarsi, illegittimamente, alla tassazione \u201c<em>globale<\/em>\u201d in Italia.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><span id=\"Elementi_da_monitorare\">Elementi da monitorare<\/span><\/h3>\n<p>In particolare, gli elementi da monitorare che potrebbero portare all\u2019identificazione di\u00a0<b>situazioni sospette<\/b>\u00a0circa l\u2019effettivit\u00e0 della residenza fiscale estera dei soggetti iscritti all\u2019AIRE sono stati individuati come segue:<\/p>\n<ul>\n<li>Residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalit\u00e0 privilegiata, individuati dal Decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 1999; (rilevante ai fini dell\u2019articolo 2, comma 2-<i>bis<\/i>\u00a0DPR n. 917\/86);<\/li>\n<li>Movimenti di capitale da e verso l\u2019estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell\u2019ambito del monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167\/1990;<\/li>\n<li>Informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all\u2019estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell\u2019ambito di Direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni;<\/li>\n<li>Residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente (\u201c<em>centro degli interessi vitali<\/em>\u201d);<\/li>\n<li>Atti del registro segnaletici dell\u2019effettiva presenza in Italia del contribuente;<\/li>\n<li>Utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;<\/li>\n<li>Disponibilit\u00e0 di autoveicoli, motoveicoli e unit\u00e0 da diporto;<\/li>\n<li>Titolarit\u00e0 di partita IVA attiva;<\/li>\n<li>Rilevanti partecipazioni in societ\u00e0 residenti di persone o a ristretta base azionaria;<\/li>\n<li>Titolarit\u00e0 di cariche sociali;<\/li>\n<li>Versamento di contributi per collaboratori domestici;<\/li>\n<li>Informazioni trasmesse dai sostituti d\u2019imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;<\/li>\n<li>Informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai sensi dell\u2019art. 21, D.L. n. 78\/2010 nonch\u00e9 ai sensi del D.Lgs. n. 127\/2015.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><\/h3>\n<h3><span id=\"Collegamento_con_la_Voluntary_Disclosure\">Collegamento con la Voluntary Disclosure<\/span><\/h3>\n<p>E\u2019 evidente che l\u2019identificazione di siffatti criteri sottintenda la volont\u00e0 \u2013 da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria \u2013 di ricercare ogni possibile traccia del collegamento con il territorio dello Stato in grado di rivelare ulteriori obblighi dichiarativi in capo ai soggetti sin qui\u00a0<b>auto-definitisi<\/b>\u00a0non residenti.<\/p>\n<div><\/div>\n<p>Si ricordi inoltre che la predisposizione delle\u00a0<strong>liste selettive<\/strong>, come specificato dal Provvedimento stesso, non solo terr\u00e0 conto \u2013 come gi\u00e0 osservato \u2013 di tutti gli\u00a0<strong>espatriati<\/strong>\u00a0regolarmente iscritti all\u2019AIRE a partire dal 1\u00b0 gennaio 2010, ma anche e soprattutto dell\u2019eventuale mancata presentazione delle istanze di\u00a0<i>voluntary disclosure.<\/i><br \/>\nDinamica, quest\u2019ultima, che appare come un vero e proprio invito ad accedere alla rinnovata procedura di collaborazione volontaria da parte degli espatriati. Non a caso molti contribuenti che non hanno aderito alla precedente edizione della\u00a0<i>disclosure<\/i>\u00a0hanno tentato di sfuggire all\u2019Amministrazione finanziaria proprio attraverso il<strong>\u00a0trasferimento della residenza anagrafica all\u2019estero<\/strong>\u00a0prima dell\u2019entrata in vigore degli accordi per lo scambio d\u2019informazioni su richiesta (e relativi protocolli per le c.d. richieste di gruppo) nel frattempo stipulati dall\u2019Italia con diversi Paesi, in particolare: Confederazione Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein.<br \/>\nIn questo senso \u00e8 dunque evidente che l\u2019obiettivo \u00e8 certamente quello di indurre ad una riflessione pi\u00f9 approfondita sulla scelta operata dai contribuenti da controllare cercando di andare oltre la semplice (seppur efficace) strategia di deterrenza, tipica di un siffatto impianto normativo.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><span id=\"Espatriati_alcune_riflessioni_sui_criteri_di_selezione\">Espatriati: alcune riflessioni sui criteri di selezione<\/span><\/h3>\n<p>Scorrendo i diversi criteri selettivi \u2013 che da un punto di vista pratico non sembrano aggiungere molto rispetto ai gi\u00e0 noti indicatori contenuti all\u2019interno sia della Circolare n.\u00a0304\/E\/97\u00a0che della Circolare n.\u00a0140\/E\/99\u00a0\u2013 si nota immediatamente che qualunque soggetto iscritto all\u2019AIRE potrebbe cadere in una o pi\u00f9 delle casistiche riportate nonostante l\u2019effettivit\u00e0 della propria residenza all\u2019estero.<br \/>\nIn particolare, se \u00e8 vero che la presenza di chiari criteri oggettivi di riferimento potrebbe configurare un vantaggio in capo al contribuente \u2013 almeno in termini di valutazione\u00a0<i>ex-ante<\/i>\u2013 in caso di iscrizione all\u2019AIRE; \u00e8 altrettanto vero che vi sono evidenti\u00a0<b>rischi in capo ad un autentico espatriato<\/b>\u00a0(gi\u00e0 regolarmente iscritto all\u2019AIRE) che sia limitato, ad esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>Ad effettuare bonifici da e verso l\u2019estero monitorati dal sistema bancario, non foss\u2019altro per il pagamento delle imposte dovute su eventuali redditi prodotti in Italia;<\/li>\n<li>A mantenere un\u2019abitazione in Italia, di norma per le vacanze, e quindi \u2013 in tutta trasparenza \u2013 tenga allacciate le utenze, seppur con consumi molto moderati e paghi contributi per il personale di servizio;<\/li>\n<li>A ricevere redditi da pensione e\/o di lavoro in virt\u00f9 di un regolare contratto di distacco di medio-lungo periodo (con relativa Certificazione unica);<\/li>\n<li>A porre in essere pi\u00f9 atti soggetti a registrazione \u2013 sia prima che dopo il trasferimento all\u2019estero \u2013 con il solo intento di dismettere il patrimonio italiano, avendo deciso di interrompere i legami con il nostro Paese.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In altre parole il vero timore \u00e8 che un sistema di controllo fondato su tali criteri \u2013 qualora non si intervenga con l\u2019inserimento di appositi indicatori di pericolosit\u00e0 (a seconda del criterio utilizzato) \u2013 sia inefficiente gi\u00e0 in partenza proprio perch\u00e9 coinvolgerebbe gran parte degli\u00a0<strong>espatriati<\/strong>\u00a0regolarmente registrati e \u2013 nella maggior parte dei casi \u2013 effettivamente residenti all\u2019estero.<br \/>\n\u00c8 inoltre previsto che tali liste possano essere integrate con altre informazioni gi\u00e0 in possesso dell\u2019Amministrazione finanziaria e che assumono rilevanza in quanto\u00a0<b>indicatori di effettiva permanenza<\/b>\u00a0in Italia, tra cui: assicurazioni, fondi di previdenza, iscrizione in albi, contratti di\u00a0<i>leasing<\/i>\u00a0e noleggio.<br \/>\nA tal proposito si ricorda che la vera sfida tecnica, indipendentemente dagli aspetti di natura normativa, \u00e8 rappresentata:<\/p>\n<ul>\n<li>Dall\u2019effettiva entrata in vigore dell\u2019Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR);<\/li>\n<li>Dall\u2019integrazione delle diverse informazioni disponibili con quelle gi\u00e0 presenti all\u2019interno dell\u2019Anagrafe Tributaria;<\/li>\n<li>Dall\u2019integrazione delle informazioni rinvenibili grazie alla definitiva entrata in vigore dei diversi accordi in materia di scambio automatico di informazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><\/h2>\n<h2><span id=\"ANPR_Anagrafe_Tributaria_e_scambio_automatico_di_informazioni\">ANPR, Anagrafe Tributaria e scambio automatico di informazioni<\/span><\/h2>\n<p>Nell\u2019ottica di ottenere un\u2019elaborazione delle informazioni disponibili, l\u2019Agenzia delle Entrate ha specificato che \u2013 nell\u2019effettiva realizzazione del piano di subentro dell\u2019Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR) codificata a norma dell\u2019articolo 62 del D.Lgs. n. 82\/2005\u00a0\u2013 le liste dei cittadini richiedenti iscrizione all\u2019AIRE (e coloro che gi\u00e0 vi sono iscritti) saranno comunicate, in ogni caso, all\u2019Agenzia delle Entrate direttamente dal Ministero dell\u2019Interno con cadenza non inferiore al\u00a0<strong>semestre<\/strong>.<br \/>\nIn pratica, le informazioni contenute nelle liste AIRE verranno fatte confluire nei server dell\u2019Amministrazione finanziaria esclusivamente secondo i termini e le modalit\u00e0 contenute negli accordi convenzionali di cooperazione informatica conclusi tra gli Uffici dell\u2019Agenzia delle entrate e il Ministero dell\u2019Interno che, come specificato all\u2019interno del Provvedimento, \u201c<em>gi\u00e0 assicurano l\u2019accesso ai dati contenuti nell\u2019AIRE centrale e la trasmissione delle informazioni sui richiedenti l\u2019iscrizione<\/em>\u201d; dinamica che appare macchinosa e almeno momentaneamente inefficiente.<br \/>\nPer quanto concerne l\u2019ANPR, le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 194\/2014 hanno permesso di identificare i primi (possibili) rapporti tra l\u2019ANPR e i dati contenuti all\u2019interno dell\u2019Anagrafe Tributaria. Infatti, come specificato dall\u2019Allegato B del medesimo Decreto, le informazioni anagrafiche che confluiranno all\u2019interno del nuovo sistema saranno particolarmente complete proprio perch\u00e9 frutto dell\u2019integrazione dei dati provenienti dalle singole anagrafi comunali (APR)\u00a0e dalle Liste AIRE.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><span id=\"Validazione_del_codice_fiscale\">Validazione del codice fiscale<\/span><\/h3>\n<p>Dall\u2019art. 1 del D.P.C.M. n.194\/2014 emerge non solo che il progressivo piano di subentro dovr\u00e0 garantire l\u2019integrit\u00e0, l\u2019univocit\u00e0 e la sicurezza dei dati descritti nell\u2019Allegato A del Decreto stesso, ma anche che il vero punto di contatto tra la \u201cnuova\u201d ANPR e la \u201cstorica\u201d Anagrafe Tributaria dovrebbe essere rappresentato dalla validazione del\u00a0<b>codice fiscale<\/b>\u00a0tra le diverse raccolte di dati, dinamica che fa pensare ad una reale possibilit\u00e0 di integrazione, anche e soprattutto da un punto di vista tecnico-informatico.<br \/>\nNon a caso \u2013 gi\u00e0 nel 2012 \u2013 l\u2019Agenzia evidenziava che: \u201c<em>Il codice fiscale \u00e8, infatti,\u00a0<b>l\u2019unico codice identificativo valido per l\u2019identificazione di tutti i soggetti<\/b>\u00a0ed \u00e8 la chiave obbligatoriamente utilizzata in tutti i rapporti con la Pubblica amministrazione e\u00a0<b>tutti gli scambi di informazioni<\/b><\/em><i>\u201d.<\/i><br \/>\nDel resto, solo qualora si riuscisse ad andare oltre la semplice verifica della rispondenza dei dati afferenti i singoli contribuenti espatriati \u2013 in coerenza con quanto affermato in precedenza \u2013 e qualora le informazioni disponibili fossero complete, integrate e coerenti tra loro, le Autorit\u00e0 potrebbero essere in grado di utilizzarle in modo fattivo per le proprie attivit\u00e0 di verifica, controllo e \u2013 soprattutto \u2013 accertamento. A tal proposito si segnala che, proprio negli ultimi mesi:<\/p>\n<ul>\n<li>Il Ministero dell\u2019Interno ha predisposto una serie di specifiche tecniche e operative\u00a0volte alla definitiva implementazione dell\u2019ANPR su tutto il territorio nazionale;<\/li>\n<li>La Commissione parlamentare di vigilanza sull\u2019Anagrafe Tributaria ha avviato una serie di indagini con particolare riferimento al sistema dell\u2019Anagrafe Tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dinamiche che sembrano sottintendere un vero e proprio cambio di passo per la definitiva attuazione di adeguate strutture operative e infrastrutture informatiche.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><span id=\"Accordi_internazionali\">Accordi internazionali<\/span><\/h3>\n<p>Infine \u2013 provando ad andare oltre i confini nazionali \u2013 va rilevato il fatto che le specifiche contenute all\u2019interno del Provvedimento n. 43999 lasciano intendere \u2013 seppur in modo sintetico \u2013 la futura implementazione di un\u00a0<b>bacino di dati ulteriormente alimentato dalle informazioni pervenute nell\u2019ambito degli accordi internazionali relativi allo scambio automatico di informazioni<\/b>:<\/p>\n<ul>\n<li>Sia in ambito europeo: disposizioni di cui alle Direttive\u00a0<a>n. 2011\/16<\/a>\/UE (c.d. DAC1)\u00a0e n. 2014\/107\/UE (c.d. DAC2);<\/li>\n<li>Sia in ambito internazionale: in base alle disposizioni di cui all\u2019accordo bilaterale FATCA \u2013 siglato con gli USA e ratificato con la Legge n. 95\/2015 \u2013 gi\u00e0 operativo dall\u2019anno 2015; nonch\u00e9 con la definitiva entrata in vigore, proprio a partire dal 2017 \u2013 nelle prime 54 giurisdizioni early adopters \u2013 del Common Reporting\u00a0<i>Standard<\/i>\u00a0(OECD).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Queste ultime considerazioni, apparentemente lungimiranti per quanto attiene il generale obiettivo del c.d.\u00a0<strong>recupero del gettito perduto<\/strong>, sembrano nascondere ulteriori forti elementi di criticit\u00e0 da un punto di vista tecnico-operativo.<br \/>\nIn particolare, \u00e8 evidente che questi nuovi strumenti \u2013 volti a realizzare sistemi di collaborazione amministrativa tra diverse giurisdizioni \u2013 trovino la loro efficacia, almeno ad oggi, nel loro carattere di deterrenza, pi\u00f9 che nella concreta utilizzabilit\u00e0 immediata e automatica delle informazioni in possesso delle Autorit\u00e0, anche e soprattutto per palesi complicazioni tecniche dovute all\u2019integrazione di dati provenienti da diversi sistemi IT.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<h2><span id=\"Accertamento_degli_espatriati_utilizzabilita_automatica_dei_dati\">Accertamento degli espatriati: utilizzabilit\u00e0 automatica dei dati<\/span><\/h2>\n<p>L\u2019obiettivo delle\u00a0<b>nuove forme di controllo e monitoraggio<\/b>\u00a0degli espatriati fin qui descritte \u00e8 pertanto quello di: accertare l\u2019effettivit\u00e0 della residenza fiscale estera,\u00a0<i>rectius<\/i>, verificare che non sussistano elementi tali da ricondurre in Italia la residenza ed il domicilio del soggetto iscritto all\u2019AIRE e \u2013 qualora sussistano \u2013 accertare i redditi di fonte estera prodotti dal soggetto auto-dichiaratosi non residente.<br \/>\nSecondo la norma e le indicazioni contenute nel Provvedimento, le liste non potranno che guidare l\u2019Amministrazione finanziaria nell\u2019esercizio dei poteri istruttori ad essa attribuiti dall\u2019articolo 32 del DPR n. 600\/1973 e in particolare nella trasmissione di inviti e questionari. Non pare infatti possibile che l\u2019eventuale identificazione di un soggetto iscritto all\u2019AIRE nelle predette liste possa costituire motivo di notifica automatica di un avviso di accertamento.<br \/>\nMentre sono stati resi noti i criteri selettivi per la creazione delle liste, non sono state fornite indicazioni circa il numero di criteri selettivi \u2013 e\/o, come gi\u00e0 osservato, la diversa pericolosit\u00e0 degli stessi \u2013 che, se verificati, porterebbero ad una effettiva segnalazione. Allo stato attuale \u00e8, pertanto, ragionevole (seppur incredibile) ritenere che sia sufficiente soddisfare uno solo dei criteri per essere passibili di identificazione all\u2019intero delle liste.<br \/>\n\u00c8 del tutto evidente che il verificarsi di uno solo dei citati criteri non possa, di per s\u00e9, costituire elemento di prova dell\u2019effettiva residenza fiscale in Italia degli espatriati proprio perch\u00e9 la stessa deve essere desunta sulla base di\u00a0<i>\u201c<\/i><em><b>una valutazione d\u2019insieme<\/b>\u00a0di molteplici rapporti che il soggetto intrattiene nel nostro Paese per valutare se, nel periodo in cui \u00e8 stato anagraficamente all\u2019estero, abbia effettivamente perso il significativo collegamento con lo Stato italiano e possa quindi essere considerato fiscalmente non residente<\/em>\u201d.\u00a0Considerando l\u2019estrema facilit\u00e0 con cui un soggetto AIRE potrebbe soddisfare anche pi\u00f9 criteri selettivi, pur avendo effettivamente trasferito il proprio centro di interessi vitali all\u2019estero,\u00a0risulterebbe infatti difficile riconoscere a tali liste una funzione diversa da quella meramente strumentale all\u2019indirizzo delle attivit\u00e0 ispettive.<br \/>\nUna specifica riflessione merita la menzione, tra i criteri selettivi, delle \u201c<em>informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all\u2019estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell\u2019ambito di Direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni<\/em>\u201d (di cui alla lett. c del citato Provvedimento) e cio\u00e8, come osservato precedentemente, le informazioni ricevute sulla base della Direttiva del Consiglio 2014\/107\/UE, del Common Reporting\u00a0<i>Standard<\/i>\u00a0e del FATCA.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><span id=\"Scambio_automatico_di_informazioni_sugli_espatriati\">Scambio automatico di informazioni sugli espatriati<\/span><\/h3>\n<p>Il funzionamento dello scambio automatico previsto dai citati accordi\u00a0prevede infatti che le informazioni relative ai rapporti finanziari esteri detenuti da cittadini italiani espatriati iscritti all\u2019AIRE non vengano trasmesse all\u2019Agenzia delle Entrate.<br \/>\nNell\u2019ambito degli appositi censimenti della clientela effettuati dagli intermediari finanziari dei Paesi partecipanti, il titolare del rapporto finanziario (c.d. conto oggetto di comunicazione) deve aver dichiarato lo Stato estero di effettiva residenza quale Paese di residenza fiscale.<br \/>\nCos\u00ec, ad esempio, i dati relativi ad un contratto di assicurazione detenuto presso un intermediario spagnolo\u00a0da un cittadino italiano iscritto all\u2019AIRE e residente in Germania, non former\u00e0 oggetto di scambio di informazioni tra Spagna ed Italia ma tra Spagna e Germania. In altri termini, l\u2019informazione potrebbe essere recapitata all\u2019Agenzia delle Entrate per errore o per il mancato aggiornamento della propria posizione innanzi all\u2019intermediario spagnolo. In tal caso l\u2019Agenzia delle Entrate entrerebbe in possesso di un\u2019informazione (errata) rilasciata direttamente dal cittadino italiano ed acquisita nell\u2019ambito delle procedure di scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti.<br \/>\nTale esempio evidenzia la compressione della tutela del contribuente nell\u2019ambito del nuovo quadro di accordi per lo scambio automatico di informazioni a favore del quale non sono state previste specifiche forme di tutela o di diritto all\u2019informazione, utili invece anche al fine di evitare l\u2019instaurarsi di contenziosi relativi alla residenza fiscale fondati su errori formali.<br \/>\nDi fondamentale importanza risulta pertanto la previsione di un procedimento che coinvolga in ogni caso il contribuente in un contraddittorio preventivo, evitando cos\u00ec l\u2019emissione di<strong>\u00a0avvisi di accertamento<\/strong>\u00a0che possono risultare immediatamente infondati\u00a0in quanto gli elementi di attrazione in Italia sono facilmente superati (in qualit\u00e0 e quantit\u00e0) dalla verifica dei medesimi indicatori elencati nel Provvedimento con riferimento allo Stato estero.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>FONTE:<\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fiscomania.com\/2017\/06\/espatriati-italiani-estero-controlli\/\">https:\/\/www.fiscomania.com\/<\/a>\t\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Caccia agli espatriati da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate. I soggetti che hanno lasciato l\u2019Italia e si sono iscritti all\u2019AIRE a partire dal 2010 potranno essere inseriti in liste selettive di &hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13479,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20,6],"tags":[],"class_list":["post-13478","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emigrazione","category-nuova-emigrazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13478"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13478\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}