{"id":31066,"date":"2020-04-16T16:14:16","date_gmt":"2020-04-16T16:14:16","guid":{"rendered":"http:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=31066"},"modified":"2020-04-16T16:14:16","modified_gmt":"2020-04-16T16:14:16","slug":"covid-19-per-gli-italiani-rimpatriati-e-disoccupati-per-effetto-del-licenziamento-e-prevista-lindennita-di-disoccupazione-facilitata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/filef.info\/index.php\/2020\/04\/16\/covid-19-per-gli-italiani-rimpatriati-e-disoccupati-per-effetto-del-licenziamento-e-prevista-lindennita-di-disoccupazione-facilitata\/","title":{"rendered":"COVID-19: PER GLI ITALIANI RIMPATRIATI E DISOCCUPATI PER EFFETTO DEL LICENZIAMENTO \u00c8 PREVISTA  L\u2019INDENNIT\u00c0  DI  DISOCCUPAZIONE FACILITATA"},"content":{"rendered":"<div>\n<div id=\"m_3949938220527759550441be408-0580-4987-8e79-94e8facb51e2\">\n<div>\n<strong>SCHIR\u00d2 (PD): PER GLI ITALIANI RIMPATRIATI E DISOCCUPATI PER EFFETTO DEL LICENZIAMENTO \u00c8 PREVISTA \u00a0L\u2019INDENNIT\u00c0 \u00a0DI \u00a0DISOCCUPAZIONE FACILITATA<\/strong><br \/>\nIl dramma dell\u2019epidemia Coronavirus sta costringendo molti lavoratori italiani trasferitisi all\u2019estero per lavoro a rientrare in Italia.<br \/>\nUna normativa ingenerosa e poco lungimirante non consente a coloro che ne avrebbero bisogno, in attesa di cercare e trovare un lavoro, di ottenere il reddito di cittadinanza.<br \/>\n<strong>Tuttavia una legge poco conosciuta prevede un trattamento di disoccupazione a favore dei lavoratori italiani rimpatriati.\u00a0Si tratta della legge 25 luglio 1975 n. 402.<\/strong><br \/>\n<strong>Rientrano nel campo di applicazione della legge i cittadini italiani che abbiano lavorato all\u2019estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all\u2019estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all\u2019estero).<\/strong><br \/>\n<strong>Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, oltre le condizioni sopra indicate, i seguenti requisiti:<\/strong><br \/>\n1) essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;<br \/>\n2) avere reso la dichiarazione di immediata disponibilit\u00e0 al lavoro al competente Centro per l\u2019impiego entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.<br \/>\nLa domanda non \u00e8 soggetta a termini di presentazione, n\u00e9 la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione.<br \/>\n<strong>L\u2019importo della prestazione \u00e8 calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali<\/strong>\u00a0determinate per l\u2019anno di riferimento della prestazione da erogare (per l\u2019anno in corso vedere circolare n. 15\/2020 dell\u2019Inps).<br \/>\nL\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione spetta quindi ai\u00a0<strong>cittadini italiani che abbiano lavorato all\u2019estero e siano rimasti disoccupati per effetto del licenziamento.<\/strong><br \/>\n<strong>La domanda deve essere presentata all&#8217;INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:<\/strong>\u00a0WEB &#8211; servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell&#8217;Istituto; Contact Center dell\u2019Inps; \u00a0Patronati\/intermediari dell&#8217;Istituto &#8211; attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell&#8217;Istituto.<br \/>\nLe persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell&#8217;UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa all&#8217;estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.).<br \/>\nNel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all&#8217;Istituzione estera in causa (ma in questo caso probabilmente i tempi di trattazione della pratica saranno molto pi\u00f9 lunghi).<br \/>\nInvece le persone disoccupate rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all&#8217;estero o dalla competente autorit\u00e0 consolare.<br \/>\n<strong>In presenza di tutti i requisiti richiesti il cittadino disoccupato e rimpatriato ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.<\/strong><br \/>\nGiova inoltre ricordare che i lavoratori che percepiscono l&#8217;indennit\u00e0 di disoccupazione\u00a0<strong>possono richiedere anche l&#8217;assegno al nucleo familiare<\/strong>, purch\u00e9 ne abbiano i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.<br \/>\n<strong>L\u2019indennit\u00e0 viene pagata direttamente dall\u2019Inps<\/strong>\u00a0e pu\u00f2 essere riscossa mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su un libretto postale, oppure mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.<br \/>\nE\u2019 importante chiarire che dato che l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione non si basa su requisiti contributivi accreditati all\u2019estero, il cittadino disoccupato pu\u00f2 fare richiesta anche se ha svolto un periodo minimo di lavoro all\u2019estero.<br \/>\nInfine vorrei ricordare che i nostri connazionali, prima di rientrare in Italia,\u00a0<strong>potrebbero aver diritto ad una prestazione di disoccupazione a carico dell\u2019ultimo Stato estero dove hanno prestato attivit\u00e0 lavorativ<\/strong>a, pertanto potrebbe essere opportuno presentare l\u00ec una domanda di disoccupazione che potrebbe essere economicamente per loro pi\u00f9 favorevole (in ogni caso,\u00a0<strong>per gli \u201ceuropei\u201d prima di liquidare l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione le Sedi dell\u2019Inps verificheranno l\u2019eventuale diritto ad una \u201cNASpi\u201d se trattasi di lavoratori frontalieri, transfrontalieri o stagionali \u2013 art. 65 Reg. n. 883\/2004<\/strong>).<br \/>\nPer fare la domanda di indennit\u00e0 \u00e8 consigliabile comunque rivolgersi ad un ente di patronato che si occupa di tutela di lavoratori.<\/p>\n<hr \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<h2>Leggi anche <a href=\"http:\/\/www.comitesspagna.info\/primo-piano\/inps-indennita-di-disoccupazione-lavoratori-rimpatriati\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">QUI<\/a><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a title=\"Inps &amp; Indennit\u00e0 di disoccupazione lavoratori rimpatriati\" href=\"http:\/\/www.comitesspagna.info\/primo-piano\/inps-indennita-di-disoccupazione-lavoratori-rimpatriati\/\">Inps &amp; Indennit\u00e0 di disoccupazione lavoratori rimpatriati<\/a><\/h2>\n<div class=\"art-body\">\n<h2 id=\"h3heading31\">Cos\u2019\u00e8?<\/h2>\n<p>Inps &amp; Indennit\u00e0 per lavoratori italiani rimpatriati\u00a0 \u2013 E\u2019 una prestazione economica il cui importo \u00e8 calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.<\/p>\n<h2 id=\"h3heading32\">A chi spetta?<\/h2>\n<p>Ai cittadini italiani che abbiano lavorato all\u2019estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all\u2019estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all\u2019estero), che siano rimpatriati successivamente al 1\u00b0 novembre 1974.<\/p>\n<h3 id=\"h3heading33\">Requisiti per Inps &amp; Indennit\u00e0 di disoccupazione per lavoratori rimpatriati<\/h3>\n<p>Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;<\/li>\n<li>aver reso la dichiarazione di immediata disponibilit\u00e0 al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"h3heading34\">Inps &amp; Indennit\u00e0: Domanda<\/h3>\n<p>La domanda non \u00e8 soggetta a termini di presentazione, n\u00e9 ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima.<br \/>\nNel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all\u2019estero \u00e8 ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l\u2019interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all\u2019estero.<\/p>\n<h2>Come presentare la domanda?<\/h2>\n<p>La domanda deve essere presentata all\u2019INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:<\/p>\n<ul>\n<li>WEB \u2013 servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell\u2019Istituto;<\/li>\n<li>Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;<\/li>\n<li>Patronati\/intermediari dell\u2019Istituto \u2013 attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell\u2019Istituto.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"h3heading35\">Documentazione da allegare alla domanda di Inps &amp; Indennit\u00e0:<\/h3>\n<ul>\n<li>Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell\u2019UE, Stati\u00a0<span id=\"glossario-5410\" class=\"glossary__term\" title=\"\" data-toggle=\"popover\" data-original-title=\"\">SEE<\/span>\u00a0-Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l\u2019attivit\u00e0 lavorativa all\u2019estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.).<br \/>\nNel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all\u2019Istituzione estera in causa.<\/li>\n<li>Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato, dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all\u2019estero o dalla competente autorit\u00e0 consolare.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Inps &amp; Indennit\u00e0: Decorrenza<\/h3>\n<p>La prestazione decorre:<\/p>\n<ul>\n<li>dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilit\u00e0 al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;<\/li>\n<li>dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilit\u00e0 al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall\u20198\u00b0 ed entro il 30\u00b0 giorno successivi alla data del rimpatrio.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Inps &amp; Indennit\u00e0: Durata<\/h3>\n<p>In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.<\/p>\n<h3 id=\"h3heading38\">Importo dell\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione:<\/h3>\n<p>L\u2019importo della prestazione \u00e8 determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinata nell\u201danno di riferimento della prestazione da erogare (per l\u2019anno in corso,\u00a0<strong><a class=\"NormSott\" title=\"vai alla circolare\" href=\"https:\/\/www.inps.it\/Mig\/Circolari\/Circolare%20numero%2023%20del%2009-02-2016.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">circolare n. 23 del 9 febbraio 2016<\/a><\/strong>).<br \/>\nCome noto le retribuzioni convenzionali, di cui all\u2019art. 4, c. 1, del D.lgs. n. 317\/1987, convertito con modificazioni in legge n. 398\/1987, sono determinate con decreti ministeriali annuali.<\/p>\n<h3 id=\"h3heading39\">Assegno al nucleo familiare:<\/h3>\n<p>I lavoratori che percepiscono l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione possono richiedere l\u2019\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/stranieriditalia.com\/documentazione-assegni-familiari-dipendenti-di-aziende-private.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">assegno al nucleo familiare<\/a><\/strong>, purch\u00e9 ne abbiano i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.<\/p>\n<h3 id=\"h3heading310\">Modalit\u00e0 di pagamento:<\/h3>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione viene pagata direttamente dall\u2019INPS.<br \/>\nL\u2019indennit\u00e0 pu\u00f2 essere riscossa:<\/p>\n<ul>\n<li>mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale<\/li>\n<li>mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel\u00a0<span id=\"glossario-5590\" class=\"glossary__term\" title=\"\" data-toggle=\"popover\" data-original-title=\"\">CAP<\/span>\u00a0di residenza o domicilio del richiedente.<br \/>\nSecondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>N.B. :Nel caso di accredito in c\/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell\u2019ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonch\u00e9 le coordinate bancarie o postali ( IBAN).<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.inps.it\/NuovoportaleINPS\/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50132%3b&amp;lastMenu=50132&amp;iMenu=1&amp;itemDir=50191\">Qui accedi alla pagina INPS per la richiesta<\/a>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SCHIR\u00d2 (PD): PER GLI ITALIANI RIMPATRIATI E DISOCCUPATI PER EFFETTO DEL LICENZIAMENTO \u00c8 PREVISTA \u00a0L\u2019INDENNIT\u00c0 \u00a0DI \u00a0DISOCCUPAZIONE FACILITATA Il dramma dell\u2019epidemia Coronavirus sta costringendo molti lavoratori italiani trasferitisi all\u2019estero per &hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13544,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20,10,14,6],"tags":[],"class_list":["post-31066","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emigrazione","category-lavoro","category-leggi-e-normative","category-nuova-emigrazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31066\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/filef.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}