{"id":35383,"date":"2022-05-24T18:28:53","date_gmt":"2022-05-24T18:28:53","guid":{"rendered":"https:\/\/filef.info\/?p=35383"},"modified":"2022-05-26T18:29:56","modified_gmt":"2022-05-26T18:29:56","slug":"coordinamento-democrazia-costituzionale-i-quesiti-dei-referendum-sulla-giustizia-e-le-ragioni-del-nostro-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/filef.info\/index.php\/2022\/05\/24\/coordinamento-democrazia-costituzionale-i-quesiti-dei-referendum-sulla-giustizia-e-le-ragioni-del-nostro-no\/","title":{"rendered":"Coordinamento Democrazia Costituzionale: I quesiti dei referendum sulla giustizia e le ragioni del nostro NO"},"content":{"rendered":"<figure class=\"entry-thumbnail\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" title=\"NO-Ref-Giustizia-2022\" src=\"https:\/\/sp-ao.shortpixel.ai\/client\/to_webp,q_glossy,ret_img\/https:\/\/emigrazione-notizie.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/NO-Ref-Giustizia-2022-500x381.jpg\" alt=\"\" \/><\/figure>\n<div class=\"post-content\">\n<h3>Pubblichiamo la valutazione sui 5 quesiti referendari del 12 giugno 2022 (all\u2019estero si vota dal 5 giugno) presentata dal Coordinamento Democrazia Costituzionale<\/h3>\n<h3><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-38386 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/sp-ao.shortpixel.ai\/client\/to_webp,q_glossy,ret_img,w_300,h_168\/https:\/\/emigrazione-notizie.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/REFERENDUM-Giustizia_12-6-22.jpeg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"168\" \/><\/h3>\n<h3><strong>Quesito n. 1. Abrogazione della legge Severino<\/strong><\/h3>\n<p><strong>IL QUESITO\u00a0<\/strong><em>\u00abVolete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilit\u00e0 e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell\u2019articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Il decreto legislativo che porta la firma dell\u2019ex ministro della Giustizia Paola Severino prevede incandidabilit\u00e0, ineleggibilit\u00e0 e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, in caso di condanna con sentenza definitiva per reati non colposi a pena superiore a due anni di reclusione. Per gli amministratori regionali, per i sindaci o altri amministratori locali \u00e8 prevista l\u2019incandidabilit\u00e0, l\u2019ineleggibilit\u00e0 e la decadenza automatica per coloro che hanno riportato condanna definitiva per reati gravi (come la partecipazione ad associazioni mafiose, o altri fatti gravi) o per reati meno gravi quando si tratta di \u201cdelitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a\u00a0 un\u00a0 pubblico\u00a0 servizio\u201d. Nei casi di sentenza di condanna non definitiva per i reati che prevedono l\u2019incandidabilit\u00e0, scatta la sospensione e la decadenza di diritto per gli amministratori locali.<\/p>\n<p>Il decreto Severino presenta dei punti critici con riferimento alla sospensione di diritto degli amministratori locali che abbiano subito una condanna non definitiva per reati non gravi connessi ad eventuali abusi di potere. Tuttavia il quesito referendario non affronta gli eventuali punti critici ma propone l\u2019abrogazione tout court dell\u2019intera normativa sulla incandidabilit\u00e0 e decadenza dei soggetti che ricoprono funzioni elettive.<\/p>\n<p><strong>In realt\u00e0 si tratta di una disciplina che d\u00e0 attuazione al principio costituzionale (art. 54) che esige che \u201c<em>I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore<\/em>\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il quesito viene incontro alla diffusa insofferenza del ceto politico per il controllo di legalit\u00e0 ma danneggia fortemente l\u2019interesse dei cittadini alla correttezza dell\u2019agire pubblico.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Quesito n. 2. Limitazione delle misure cautelari.<\/strong><\/h3>\n<p><strong>IL QUESITO<\/strong>\u00a0<em>\u00abVolete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: \u201co della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali \u00e8 prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali \u00e8 prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonch\u00e9\u2019 per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all\u2019articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.\u201d?\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>I promotori del referendum, avevano intitolato la loro iniziativa: limiti agli abusi della custodia cautelare. La Corte di Cassazione ha correttamente modificato la denominazione in \u201climitazione delle misure cautelari poich\u00e8 il quesito non interviene sugli abusi della custodia cautelare, bens\u00ec opera una riduzione del campo di applicazione della custodia cautelare e delle altre misure coercitive e interdittive. I promotori lamentano che \u201cogni anno migliaia di innocenti vengono privati della libert\u00e0 senza che abbiano commesso alcun reato\u201d. Si tratta di un\u2019osservazione falsa e fuorviante. Secondo il codice di rito, due sono le condizioni imprescindibili perch\u00e9 possa essere emessa una misura cautelare:<\/p>\n<ol>\n<li>Devono sussistere gravi indizi di colpevolezza<\/li>\n<li>Deve sussistere un pericolo concreto ed attuale (di fuga, di inquinamento delle prove, di commissione di gravi delitti con uso delle armi, o di delitti di criminalit\u00e0 organizzata, ovvero <strong>di delitti della stessa specie)<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questi requisiti processuali che legittimano l\u2019emanazione delle misure cautelari sono presidiati da un duplice controllo, quello del GIP, che pu\u00f2 respingere la richiesta del PM se ritiene non gravi gli indizi di colpevolezza, ovvero se ritiene che, pur in presenza di gravi indizi di colpevolezza non esiste una concreta pericolosit\u00e0. Il provvedimento emesso dal GIP, riguardante misure coercitive, \u00e8 soggetto ad un controllo immediato da parte del Tribunale del riesame, non a caso identificato come Tribunale della Libert\u00e0. A loro volta le decisioni del Riesame sono sempre soggette al ricorso per cassazione. Per quanto, in astratto, \u00e8 sempre possibile un errore giudiziario, \u00e8 del tutto impossibile che \u201cogni anno migliaia di innocenti vengono privati della libert\u00e0 senza che abbiano commesso alcun reato.\u201d<\/p>\n<p>In caso passasse la modifica chiesta dal referendum, ai giudici verrebbe tolta proprio la possibilit\u00e0 di emettere delle misure cautelari coercitive (nonch\u00e9 misure cautelari interdittive) basate sul pericolo della \u201creiterazione del reato\u201d (salvo rarissime eccezioni, come per mafia e terrorismo). Un colpo di spugna che, caso vuole, riguarda anche il reato di finanziamento illecito ai partiti, tanto caro ai leader politici.<\/p>\n<p>Occorre precisare che le misure cautelari coercitive comprendono misure detentive (custodia in carcere e arresti domiciliari) e misure non detentive, come l\u2019allontanamento dalla casa familiare (nel caso di violenze in famiglia), o il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa (nel caso di stalking), oppure l\u2019obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno. La questione assume notevole rilievo nei casi di delitti seriali, dove la misura cautelare (detentiva o meno) ha una sua specifica utilit\u00e0 per interrompere una carriera criminosa (si pensi allo spaccio di droga) o una progressione criminosa (si pensi agli atti persecutori che, se non interrotti, possono trasmodare in atti di violenza letale come il femminicidio).<\/p>\n<p><strong>Abolire del tutto le misure cautelari coercitive nel caso di pericolo di reiterazione del reato, espone le vittime del reato ed i soggetti pi\u00f9 deboli a gravi rischi e pericoli non altrimenti evitabili.<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 opportuno rilevare che il quesito referendario travolge anche la possibilit\u00e0 di emettere delle misure cautelari interdittive, come il divieto temporaneo di esercitare determinate attivit\u00e0 professionali o imprenditoriali, misure dirette ad esercitare opportune forme di contrasto nei reati di carattere patrimoniale o finanziario.<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2 escludere, ma \u00e8 improbabile, che i promotori del referendum si propongano di favorire la libert\u00e0 di azione di spacciatori o di stalker. <strong>Il vero problema sono i reati dei colletti bianchi (corruzione, concussione, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, inquinamento, etc.).<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019effetto del quesito \u00e8 di favorire la posizione dei colletti bianchi, rendendo meno incisivo nei loro confronti il controllo di legalit\u00e0. Non importa se per raggiungere questo risultato bisogna ammorbidire il controllo di legalit\u00e0 anche nei confronti di tutti gli altri.<\/strong><\/p>\n<p>Questo spiega la strana convergenza fra i radicali, portatori di una cultura ultragarantista (nei confronti degli imputati) e la Lega, portatrice di una cultura opposta (nei confronti dei soggetti marginali). <strong>Il risultato finale di questa riforma non sarebbe quello di evitare che migliaia di innocenti vengano privati della libert\u00e0, ma di rendere meno incisiva l\u2019azione di contrasto alla criminalit\u00e0 comune ed economico-finanziaria<\/strong>, e di restringere il perimetro del controllo di legalit\u00e0 a fronte di comportamenti devianti e pericolosi per la societ\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Quesito n.3. Separazione delle carriere.<\/strong><\/h3>\n<p><strong>IL QUESITO<\/strong><em>\u00a0\u00abVolete voi che siano abrogati: l\u2019 \u201cOrdinamento giudiziario\u201d approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: \u201c, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura\u201d; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l\u2019aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: \u201cLa Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se \u00e8 idoneo a funzioni direttive, se \u00e8 idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre\u201d; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonch\u00e9\u2019 disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell\u2019articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: \u201cnonch\u00e9\u2019 per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa\u201d; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell\u2019accesso in magistratura, nonch\u00e9\u2019 in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell\u2019articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: \u201criferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti\u201d; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: \u201ce passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa\u201d; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: \u201cil passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,\u201d; art. 13, comma 3: \u201c3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non \u00e8 consentito all\u2019interno dello stesso distretto, n\u00e9 all\u2019interno di altri distretti della stessa regione, ne\u2019 con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell\u2019articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all\u2019atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma pu\u00f2 essere richiesto dall\u2019interessato, per non pi\u00f9 di quattro volte nell\u2019arco dell\u2019intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed \u00e8 disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneit\u00e0 allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneit\u00e0 il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell\u2019ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell\u2019ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneit\u00e0. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimit\u00e0 alle funzioni requirenti di legittimit\u00e0, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonch\u00e9\u2019 sostituendo al presidente della corte d\u2019appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.\u201d; art. 13, comma 4: \u201c4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all\u2019interno dello stesso distretto, all\u2019interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d\u2019appello determinato ai sensi dell\u2019articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all\u2019atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non pu\u00f2 essere destinato, neppure in qualit\u00e0 di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non pu\u00f2 essere destinato, neppure in qualit\u00e0 di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni pu\u00f2 realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado pu\u00f2 avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.\u201d; art. 13, comma 5: \u201c5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l\u2019anzianit\u00e0 di servizio \u00e8 valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalit\u00e0 periodiche.\u201d; art. 13, comma 6: \u201c6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimit\u00e0 di cui all\u2019articolo 10, commi 15 e 16, nonch\u00e9, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimit\u00e0 di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.\u201d; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalit\u00e0 del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: \u201cIl trasferimento d\u2019ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma pu\u00f2 essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall\u2019articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.<\/em><\/p>\n<p>La Costituzione prevede che: \u201c<em>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere\u201d<\/em> (articolo 104)<em>; il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario <\/em>(articolo 107); <em>La legge assicura l\u2019indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse<\/em> (art.108).<\/p>\n<p>La magistratura giudicante (giudici) e quella requirente (pubblici ministeri) fanno parte dello stesso ordine, la loro carriera \u00e8 gestita dallo stesso organo di autogoverno (il Consiglio Superiore della Magistratura). In questo contesto, a differenza che nel passato, il Pubblico Ministero gode delle stesse garanzie di indipendenza del giudice con il quale condivide il medesimo status.<\/p>\n<p><strong>L\u2019esigenza di ricondurre il Pubblico Ministero sotto il controllo del potere politico \u00e8 una tentazione ricorrente nel mondo politico, ma si scontra con il dettato costituzionale.<\/strong> Per separare la carriera del Pubblico Ministero da quella dei giudici sono state avanzate numerose proposte di riforma costituzionale. <strong>Il quesito referendario si propone di realizzare lo stesso obiettivo, aggirando l\u2019ostacolo della Costituzione.<\/strong> Per fare ci\u00f2 deve intervenire, con il metodo del taglia e cuci, su una grande quantit\u00e0 di norme dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p>\n<p>Attualmente la legge ha stabilito una netta separazione delle funzioni fra magistratura giudicante e magistratura requirente, con la conseguenza che il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante, e viceversa, \u00e8 soggetto a delle forti limitazioni: \u00e8 consentito solo cambiando Regione, dopo cinque anni di servizio, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente ad un parere di idoneit\u00e0 alle diverse funzioni del CSM.<\/p>\n<p><strong>Il quesito proposto mira a mettere uno steccato tra le due carriere, chiudendo il Pubblico Ministero in un ghetto dal quale non potrebbe mai uscire nel corso di tutta la sua carriera professionale.<\/strong> Secondo i promotori il quesito \u00e8 volto a creare \u201cun sano e fisiologico antagonismo tra poteri, vero presidio di efficienza e di equilibrio del sistema democratico\u201d.<\/p>\n<p><strong>Si tratta di una motivazione demenziale che oscura il profilo reale della riforma, il cui unico effetto \u00e8 quello di allontanare il Pubblico Ministero dalla cultura della giurisdizione e creare le premesse perch\u00e9, in seguito, con una riforma costituzionale possa di nuovo essere ristabilita qualche forma di controllo politico sull\u2019esercizio dell\u2019azione penale.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Quesito n. 4. Equa Valutazione dei Magistrati.<\/strong><\/h3>\n<p><strong>IL QUESITO<\/strong>\u00a0<em>\u00abVolete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell\u2019articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole \u201cesclusivamente\u201d e \u201crelative all\u2019esercizio delle competenze di cui all\u2019articolo 7, comma 1, lettere a)\u201d; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: \u201cesclusivamente\u201d e \u201crelative all\u2019esercizio delle competenze di cui all\u2019articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)\u201d?\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>A norma dell\u2019articolo 105 della Costituzione: \u201c<em>Spettano al consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario, le assunzioni le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.<\/em>\u201d La valutazione professionale dei magistrati \u00e8 una competenza che la Costituzione assegna all\u2019organo di autogoverno, che decide anche sulla base dei pareri formulati dal Consiglio Direttivo della Cassazione e dai Consigli giudiziari. Il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione \u00e8 un organismo formato sulla falsariga del Consiglio Superiore della magistratura. E\u2019 composto da membri di diritto (il primo Presidente, il Procuratore Generale ed il Presidente del Consiglio nazionale forense), da 8 magistrati eletti dai loro colleghi, nonch\u00e9 da 2 professori universitari e da un avvocato (membri laici). I consigli giudiziari sono organismi territoriali anch\u2019essi formati sulla falsariga del consiglio superiore della magistratura. Essi sono composti da membri di diritto (il presidente della Corte d\u2019appello, il procuratore generale e il presidente dell\u2019ordine degli avvocati), da magistrati eletti dai loro colleghi e da membri laici, avvocati e un professore universitario, nominati con metodi vari e da un componente eletto dai Giudici di Pace. I Consigli formulano pareri su questioni che riguardano l\u2019organizzazione ed il funzionamento degli Uffici giudiziari, esercitano la vigilanza sulla condotta dei magistrati in servizio e formulano le pagelle relative all\u2019avanzamento in carriera dei magistrati. Su queste ultime due competenze hanno voce solo i componenti togati.<\/p>\n<p>Lega e Radicali chiedono che alla valutazione dell\u2019operato dei magistrati partecipino anche avvocati e docenti universitari, i cosiddetti laici. In realt\u00e0, gi\u00e0 adesso, la legge prevede che gli avvocati debbano esprimere una valutazione, poich\u00e9, ai fini della formulazione del parere sulla professionalit\u00e0: \u201c<em>il consiglio giudiziario acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell\u2019ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni<\/em>.\u201d<\/p>\n<p><strong>Di tutti i quesiti referendari proposti, questo \u00e8 quello pi\u00f9 inoffensivo, perch\u00e9 \u2013 quale che sia il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio Direttivo della Cassazione \u2013 l\u2019ultima parola spetta al CSM, che decide.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tuttavia la disciplina di risulta si presta a delle controindicazioni: un giudice si potrebbe trovare di fronte, in aula, un avvocato che potrebbe poi influenzare, col suo voto, un eventuale avanzamento di carriera. Si creerebbe un cortocircuito di cui non beneficerebbero la terziet\u00e0 e la serenit\u00e0 del magistrato.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Quesito n. 5 Riforma del CSM<\/strong><\/h3>\n<p><strong>IL QUESITO\u00a0<\/strong><em>\u00abVolete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole \u201cunitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare pi\u00f9 di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell\u2019articolo 23, n\u00e9 possono candidarsi a loro volta\u201d?\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Il quesito incide sulle modalit\u00e0 di presentazione dei candidati per l\u2019elezione al Consiglio Superiore della Magistratura. La disciplina attuale prevede che i candidati in ciascun collegio debbano essere proposti da una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. Il quesito elimina la lista, facendo si che ciascun magistrato si possa candidare senza bisogno dell\u2019appoggio di un gruppo di magistrati che sostenga la sua candidatura. Secondo i promotori in questo modo si farebbe venire meno l\u2019influenza delle correnti nella elezione dei membri del CSM. A ben vedere l\u2019obiettivo che il referendum si propone (marginalizzare il peso delle aggregazioni di magistrati nella elezione dei membri del CSM) non pu\u00f2 essere condiviso, perch\u00e9 l\u2019elezione dei propri rappresentanti in un organo di autogoverno di rilievo costituzionale necessariamente comporta un confronto fra orientamenti culturali (e politici) differenti, non \u00e8 una competizione fra qualit\u00e0 personali, che restano sconosciute se il magistrato non partecipa alla vita aassociativa. <strong>Per giunta si tratta di un obiettivo velleitario perch\u00e9 il singolo magistrato, che non sia sostenuto da gruppi organizzati, non ha nessuna possibilit\u00e0 di essere eletto.<\/strong> In realt\u00e0 l\u2019eventuale approvazione del quesito da parte degli elettori non comporta alcuna riforma del CSM, ma solo un allungamento della scheda elettorale, che conterr\u00e0 pi\u00f9 nomi.<\/p>\n<p><strong>In definitiva si tratta di un quesito inutile, che propone una non riforma: esprime soltanto un segnale politico di diffidenza verso l\u2019associazionismo ed il pluralismo culturale all\u2019interno del corpo dei magistrati.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FONTE<\/strong>: http:\/\/www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it\/2022\/05\/16\/i-quesiti-dei-referendum-sulla-giustizia-e-le-ragioni-del-nostro-no\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo la valutazione sui 5 quesiti referendari del 12 giugno 2022 (all\u2019estero si vota dal 5 giugno) presentata dal Coordinamento Democrazia Costituzionale Quesito n. 1. 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