{"id":35414,"date":"2022-05-31T17:27:20","date_gmt":"2022-05-31T17:27:20","guid":{"rendered":"https:\/\/filef.info\/?p=35414"},"modified":"2022-06-18T17:28:19","modified_gmt":"2022-06-18T17:28:19","slug":"agevolazioni-rientro-cervelli-lagenzia-delle-entrate-illustra-e-chiarisce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/filef.info\/index.php\/2022\/05\/31\/agevolazioni-rientro-cervelli-lagenzia-delle-entrate-illustra-e-chiarisce\/","title":{"rendered":"AGEVOLAZIONI \u201cRIENTRO CERVELLI\u201d: L\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE ILLUSTRA E CHIARISCE"},"content":{"rendered":"<figure class=\"entry-thumbnail\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" title=\"Parlamento 2020\" src=\"https:\/\/sp-ao.shortpixel.ai\/client\/to_webp,q_glossy,ret_img\/https:\/\/emigrazione-notizie.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Parlamento-2020.jpeg\" alt=\"\" \/><\/figure>\n<div id=\":3v9\" class=\"a3s aiL \">\n<div>\n<div>\n<div><strong>SCHIR\u00d2 E PORTA (PD) \u2013 AGEVOLAZIONI \u201cRIENTRO CERVELLI\u201d: L\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE ILLUSTRA E CHIARISCE<\/strong>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<div>Con una recente e importante circolare l\u2019Agenzia dell\u2019Entrate chiarisce i dubbi interpretativi che erano stati sollevati negli ultimi tempi in merito all\u2019applicazione del regime applicativo delle agevolazioni per il \u201crientro dei cervelli\u201d ed in particolare dell\u2019Opzione per l\u2019estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all\u2019articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (norma che \u00e8 stata nel corso degli anni oggetto di numerose modifiche normative operate tra l\u2019altro \u00a0con il Decreto Crescita del 2019 e da ultimo dall\u2019art. 1, comma 763, della Legge di Bilancio n. 234 per il 2022).<\/div>\n<div>L\u2019ADE illustra nella sua circolare requisiti e condizioni per esercitare tale Opzione per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 e per coloro rientrati prima di tale data. Come \u00e8 noto la durata ordinaria dell\u2019agevolazione Irpef per i \u201ccervelli\u201d che rientrano era di 4 anni nella formulazione originaria della legge istitutiva del 2010 ed \u00a0\u00e8 stata poi prorogata per ulteriori periodi di imposta.<\/div>\n<div>Si ricorda che la legge, che rispondeva alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della \u201cfuga dei cervelli\u201d e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese, prevede che ai fini delle imposte sui redditi \u00e8 escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all\u2019estero, abbiano svolto documentata attivit\u00e0 di ricerca o docenza all\u2019estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universit\u00e0 per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attivit\u00e0 in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.<\/div>\n<div>Con il Decreto Crescita del 2019 \u00e8 stato stabilito che l\u2019agevolazione pu\u00f2 essere estesa fino a 13 anni nel caso di docenti e ricercatori con figli minorenni a carico e che diventino proprietari di almeno una unit\u00e0 di tipo residenziale in Italia.<\/div>\n<div>L\u2019Agenzia ha ricordato che i docenti o ricercatori italiani non iscritti all\u2019Anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere al regime di favore purch\u00e9 abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.<\/div>\n<div>In merito all\u2019Opzione per l\u2019estensione della fruizione degli incentivi la legge di bilancio 2022 ha introdotto la possibilit\u00e0 per i docenti e i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia fino al 2019 di optare per l\u2019estensione dell\u2019applicazione del regime di favore fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo determinato dalla norma.<\/div>\n<div>Tale possibilit\u00e0, ci ricorda l\u2019Agenzia delle Entrate, \u00a0riguarda, in particolare, i docenti e i ricercatori che siano stati iscritti all\u2019AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell\u2019Unione europea, che hanno gi\u00e0 trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell\u2019anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari del regime previsto dalla legge istitutiva del 2010 (sembrerebbero \u2013 sono \u2013 esclusi dall\u2019Opzione quindi i cittadini italiani che al 31 dicembre 2019 non erano iscritti all\u2019Aire, prevedendo cos\u00ec un trattamento differenziato e discriminatorio tra chi rientra in Italia dal 2020 e chi \u00e8 invece rientrato prima \u2013 problema questo sul quale ci riserviamo di avviare una nostra iniziativa politica).<\/div>\n<div>I requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma, e che abbiamo sopra illustrato, devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell\u2019esercizio dell\u2019opzione e ovviamente previo versamento di un importo determinato dalla norma che cambia a seconda della durata dell\u2019estensione (ricordiamo che le regole per esercitare l\u2019opzione, che si perfeziona soltanto con il versamento di quanto dovuto secondo la norma, sono state definite con un provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate dello scorso 31 marzo \u2013 prot. n. 102028).<\/div>\n<div>Infine un importante chiarimento dell\u2019ADE riguarda \u00a0i docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all\u2019anno 2019 o all\u2019anno 2020: l\u2019Agenzia chiarisce che questi potranno applicare il predetto regime solo a decorrere dall\u2019anno di imposta 2022 e che i periodi d\u2019imposta oggetto dell\u2019agevolazione, per effetto dell\u2019esercizio dell\u2019opzione prevista dalla norma, devono essere computati a partire dal periodo d\u2019imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia.<\/div>\n<div>Per informazioni e chiarimenti pi\u00f9 ampi e dettagliati rimandiamo alla <a href=\"https:\/\/angela-schiro.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Circolare-Ricercatori-17_2022.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/angela-schiro.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Circolare-Ricercatori-17_2022.pdf&amp;source=gmail&amp;ust=1654090844674000&amp;usg=AOvVaw198rTlW6TT0vL4djyc2KXR\">Circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 17\/E del 25 maggio 2022<\/a>.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div><em>Angela Schir\u00f2 (deputata PD estero) \u2013 Fabio Porta (senatore PD estero)<\/em><\/div>\n<div><em>31 maggio 2022<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SCHIR\u00d2 E PORTA (PD) \u2013 AGEVOLAZIONI \u201cRIENTRO CERVELLI\u201d: L\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE ILLUSTRA E CHIARISCE&nbsp; Con una recente e importante circolare l\u2019Agenzia dell\u2019Entrate chiarisce i dubbi interpretativi che erano stati sollevati &hellip; 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