{"id":35450,"date":"2022-06-16T17:56:51","date_gmt":"2022-06-16T17:56:51","guid":{"rendered":"https:\/\/filef.info\/?p=35450"},"modified":"2022-06-18T17:57:48","modified_gmt":"2022-06-18T17:57:48","slug":"schiro-pd-iscritti-aire-e-residenza-fiscale-la-cassazione-frena-lagenzia-delle-entrate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/filef.info\/index.php\/2022\/06\/16\/schiro-pd-iscritti-aire-e-residenza-fiscale-la-cassazione-frena-lagenzia-delle-entrate\/","title":{"rendered":"SCHIR\u00d2 (PD) \u2013 ISCRITTI AIRE E RESIDENZA FISCALE: LA CASSAZIONE \u201cFRENA\u201d L\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE"},"content":{"rendered":"<figure class=\"entry-thumbnail\"><img decoding=\"async\" class=\"alignleft\" title=\"SCHIRO-ANGELA\" src=\"https:\/\/sp-ao.shortpixel.ai\/client\/to_webp,q_glossy,ret_img\/https:\/\/emigrazione-notizie.org\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/SCHIRO-ANGELA.jpg\" alt=\"\" \/><\/figure>\n<div id=\":1wv\" class=\"a3s aiL \">\n<div>\n<div>\n<div><strong>Con l\u2019importante Ordinanza n. 18009 del 6 giugno 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che la persona che \u00e8 iscritta all\u2019AIRE e contestualmente detiene all\u2019estero il centro dei propri interessi vitali (centro inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici e delle relazioni personali) non pu\u00f2 essere considerato fiscalmente residente in Italia, anche se in Italia ha un domicilio nel senso che vi svolge un\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<div><\/div>\n<div>A un cittadino italiano residente in Svizzera e che veniva a lavorare in Italia ogni giorno per poi tornare in Svizzera era stata contestata dall\u2019Agenzia delle Entrate un\u2019omessa presentazione della dichiarazione per redditi da lavoro percepiti in Italia e corrisposti da una societ\u00e0 italiana.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La Commissione tributaria competente della Lombardia aveva in precedenza gi\u00e0 evidenziato che non era legittimo, come invece riteneva l\u2019Agenzia delle Entrate, considerare il cittadino residente fiscale in Italia alla luce dei fatti che egli aveva dimostrato di essere effettivamente residente in Svizzera dal 1997, di essere iscritto all\u2019AIRE dal 1998, unitamente a moglie e figlio, di essere titolare del mutuo stipulato per l\u2019acquisto dell\u2019abitazione in Svizzera, di essere titolare di pi\u00f9 utenze domestiche (elettricit\u00e0, gasolio, telefono, acqua, televisione), che il figlio frequentava l\u2019Universit\u00e0 di Zurigo e la moglie lavorava in una scuola di Lugano.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La Corte ha ritenuto infine irrilevante ai fini fiscali, a fronte di tali numerosi elementi, che egli lavorasse presso una societ\u00e0 con sede in Italia, avendo anche dimostrato (a mezzo estratti Telepass) di recarsi giornalmente al lavoro dalla propria abitazione in Svizzera, vista la poca distanza.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Il ricorso dell\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 stato quindi respinto dalla Corte di cassazione in questa sua recente e importante pronuncia con la quale, in estrema sintesi (si consiglia a chi \u00e8 interessato di esaminare la approfondita e complessa Ordinanza), la Cassazione ha praticamente affermato che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Nel caso in questione il cittadino \u00e8 residente in Svizzera (anche alla luce di quanto sopra evidenziato) ed \u00e8 iscritto all\u2019AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero), il criterio di attribuzione della residenza fiscale in Italia invocato dall\u2019Agenzia sarebbe rappresentato dal domicilio fiscale in Italia (visto lo svolgimento in Italia della sua attivit\u00e0 lavorativa).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Su questo punto, ha rilevato la Corte, una costante giurisprudenza di legittimit\u00e0 evidenzia che il domicilio debba essere inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonch\u00e9 delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi da valutare in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Nel caso esaminato devono quindi essere valorizzati, secondo la Cassazione, gli elementi esibiti dal cittadino volti a provare che da molti anni egli aveva stabilito il proprio centro di interessi vitali in Svizzera, unitamente al proprio nucleo familiare.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>In conclusione la Cassazione ha sottolineato che non vi erano elementi precisi, gravi e concordanti per dimostrare la fittiziet\u00e0 della residenza estera, tenuto conto che la vicinanza tra luogo di residenza e sede di lavoro non impedisse di considerare il centro di interessi vitali in Svizzera.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l\u2019importante Ordinanza n. 18009 del 6 giugno 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che la persona che \u00e8 iscritta all\u2019AIRE e contestualmente detiene all\u2019estero il centro dei propri &hellip; 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