{"id":36326,"date":"2024-07-02T09:32:18","date_gmt":"2024-07-02T09:32:18","guid":{"rendered":"https:\/\/filef.info\/?p=36326"},"modified":"2024-07-19T09:35:42","modified_gmt":"2024-07-19T09:35:42","slug":"autonomia-differenziata-cose-e-perche-abrogarla-scheda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/filef.info\/index.php\/2024\/07\/02\/autonomia-differenziata-cose-e-perche-abrogarla-scheda\/","title":{"rendered":"Autonomia differenziata, cos\u2019\u00e8 e perch\u00e9 abrogarla (SCHEDA)"},"content":{"rendered":"<div class=\"article-lead\">\n<blockquote>\n<h3>Come funziona la legge che spacca l\u2019Italia? E come il referendum pu\u00f2 bloccarla?<\/h3>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n<div class=\"news article-byline\">\n<div class=\"jsx-2021593298 jsx-3641481875 jsx-572277702 jsx-514244505 byline-card byline-type-author_name\"><\/div>\n<\/div>\n<div id=\"article-body\" class=\"article-body\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il ddl sull\u2019Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario \u00e8 una legge \u2013 approvata definitivamente dal Parlamento \u2013 che punta ad attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l\u2019applicazione del terzo comma dell\u2019articolo 116 della Costituzione. Si tratta di <strong>definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni<\/strong> che chiedono l\u2019Autonomia nelle 23 materie indicate nel provvedimento.<\/p>\n<h2>LE 23 MATERIE<\/h2>\n<p>Sono 23 materie, tra queste anche la tutela della salute. Ci sono poi, tra le altre, <strong>istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio estero<\/strong>. Quattordici sono le materie definite dai Lep, Livelli essenziali di prestazione<\/p>\n<h2>COSA SONO I LEP<\/h2>\n<p>La concessione di una o pi\u00f9 \u201cforme di autonomia\u201d\u00a0\u00e8 subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero <strong>i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito<\/strong> \u2013\u00a0\u00e8 specificato nel testo \u2013\u00a0in modo uniforme sull\u2019intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverr\u00e0 a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell\u2019ultimo triennio. L\u2019articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di FdI, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sar\u00e0 concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovr\u00e0 essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sar\u00e0 Autonomia.<\/p>\n<h2>LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA<\/h2>\n<p>L\u2019undicesimo articolo, inserito in commissione, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l\u2019esercizio del potere sostitutivo del governo. L\u2019esecutivo dunque <strong>pu\u00f2 sostituirsi agli organi delle regioni, delle citt\u00e0 metropolitane, delle province e dei comuni <\/strong>quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l\u2019unit\u00e0 giuridica o quella economica. In particolare si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali.<\/p>\n<h2>LA CABINA DI REGIA<\/h2>\n<p>\u00c8 composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Dovr\u00e0 provvedere a una ricognizione del quadro normativo <strong>in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie<\/strong>, e all\u2019individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<h2>I TEMPI DELL\u2019ENTRATA IN VIGORE<\/h2>\n<p>Il governo entro ventiquattro mesi dall\u2019entrata in vigore del ddl dovr\u00e0 varare uno o pi\u00f9 decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviata, <strong>avranno tempo cinque mesi per arrivare a un accordo<\/strong>. Le intese potranno durare fino a dieci anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno dodici mesi.<\/p>\n<h2>IL REFERENDUM ABROGATIVO<\/h2>\n<p>Il referendum abrogativo di una legge ordinaria, come quella sull\u2019autonomia differenziata, deve superare una serie di requisiti prima di poter essere convocato, come <strong>la raccolta di 500mila firme di cittadini, e deve superare nelle urne il quorum di almeno il 50% pi\u00f9 uno<\/strong> degli elettori aventi diritto. La Costituzione prevede che esso possa essere richiesto anche da cinque Consigli regionali, che nel caso dell\u2019autonomia differenziata. Entro il 30 settembre le firme devono essere depositate in Cassazione, che ne fa il conteggio e controlla che siano state raccolte secondo i requisiti richiesti. Se la Consulta ammette il quesito il governo convoca il referendum che si celebra una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno.<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FONTE<\/strong>: https:\/\/www.collettiva.it\/copertine\/italia\/autonomia-differenziata-cose-e-perche-abrogarla-d9i0egzc?guid=nl-1719900911<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come funziona la legge che spacca l\u2019Italia? 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