Emendamento Lupi: La posizione della Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera

Comunicato stampa
Zurigo, 23.10.2017 La Conferenza dei Presidenti e Delegati della Federazione delle Colonie libere Italiane in Svizzera (FCLIS) riunita a Niedergösgen-Schönenwerd lo scorso 22 ottobre, esprime il proprio unanime disappunto nei confronti della legge elettorale che il Parlamento italiano si accinge ad approvare.
Pur nella consapevolezza della necessità di andare al voto con una legge elettorale che armonizzi le modalità di elezione di Camera e Senato, condivide il giudizio di chi ritiene la legge attualmente in discussione, denominata Rosatellum bis (palesando, come le precedenti, un discutibile gusto nell’abuso del latinorum), in generale
– sbagliata nel metodo: resa colpevolmente e forse intenzionalmente urgente perché a ridosso della scadenza elettorale, per giunta sottoponendola ad un voto di fiducia, esautorando, in tal modo, il Parlamento della sua funzione precipua;
– sbagliata nel merito, al di là dell’architettura istituzionale con la quale è stata concepita, consegna de facto la composizione di almeno i due terzi del parlamento alle segreterie, se non ai singoli segretari, dei partiti, relegando il cittadino, privato della possibilità di esprimere la propria preferenza per un candidato, al rango di spettatore pagante le conseguenze, consentendogli di manifestarsi, come tifoso di questo o di quel partito.
Nello specifico, con riferimento alla Circoscrizione estero, per la quale il sistema elettorale resta proporzionale con la possibilità di esprimere le preferenze, la Conferenza dei Presidenti della FCLIS ritiene inconcepibile l’approvazione dell’emendamento che consente ai cittadini italiani che non risiedono all’estero, pertanto non iscritti all’AIRE, di candidarsi in una delle ripartizioni geografiche fuori dai confini nazionali.
A chi relativizza, appellandosi ad un presunto diritto di reciprocità, risponde che tale eventualità avrebbe ragione di essere valutata se effettivamente ai cittadini italiani all’estero fosse riservata una quota parte di parlamentari proporzionale al numero degli elettori. Così fosse, ne deriverebbe che nella Circoscrizione estero verrebbero elette una sessantina di Deputati e una trentina di Senatori.
Così invece non è. All’estero possono essere eletti 6 Senatori e 12 Deputati. Ciò ne determina l’unicità sancita dalla legge 459 del 27 dicembre 2001.
Unicità che per sua natura non può prevedere reciprocità.

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